E' reato trattenere le somme bonificateci per errore?

Il reato di Appropriazione Indebita previsto e punito dall’art. 646 C.p. presuppone che «...nei confronti del denaro o della cosa mobile altrui di cui ha il possesso, il soggetto agente si comporti uti dominus, cioè come se ne fosse il proprietario e, quindi, oltrepassando le facoltà di disposizione del bene consentitegli dal titolo in virtù del quale lo possiede». Il medesimo riferimento al titolo del possesso viene valorizzato, a contrario, nella patologia del rapporto intercorso fra il soggetto agente ed il «denaro o la cosa mobile altrui»; la c.d. interversione del possesso - locuzione mutuata dalla rubrica dell'art. 1164 del Codice Civile – stigmatizza infatti il comportamento del «possessore ispirato da un animus domini la cui concreta manifestazione costituisce l’in se della condotta appropriativa».​Ancorché la fattispecie in commento preveda espressamente «il denaro altrui» - bene per sua natura fungibile - quale oggetto materiale della condotta, il delitto può essere consumato in questo caso a condizione che «al trasferimento del possesso» [ndr: inteso, in chiave penalistica, quale “materiale disponibilità della cosa” non altrimenti qualificata] non si sia unito anche quello della «proprietà», venendo altrimenti meno il necessario requisito dell’altruità della cosa. Può dunque configurarsi l’appropriazione indebita di denaro solo quando questo venga affidato ad un soggetto terzo per un uso determinato o per una specifica indicazione nell’interesse del proprietario, poiché in questi casi il possesso non conferisce altresì al titolare del potere ‘di fatto’ sul bene quello di compiere atti di disposizione non autorizzati.​Tali principi sono stati, recentemente, richiamati dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.: Sez. II, n. 9843/2026 del 13.3.2026, Re. Pardo allegata) nel decidere il ricorso proposto da un imputato che lamentava di essere stato condannato alla pena di anni due di reclusione per avere trattenuto somme di denaro bonificategli per mero errore del disponente.​L’imputato proponeva infatti ricorso di legittimità sostenendo, in via principale, che la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito fosse errata - non potendosi verificare l’indispensabile “interversione nel possesso” di un bene fungibile ricevuto “senza destinazione di scopo” – assumendo altresì in via residuale che, al più, si sarebbe potuta integrare nel caso di specie la violazione dell’art. 647 co. 1 n. 3 C.p. – norma speciale rispetto all’art. 646 C.p., sebbene da tempo abrogata - che sanzionava appunto l’Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito [cfr. Art. 1 co. 1 letto. e) D.Lvo n. 7/2016]. ​Accogliendo i motivi di gravame la Sentenza in commento ha in primo luogo ri-affermato (cfr. in termini, Sez. II, n. 4234 del 15 gennaio 2016 allegata) che «Il danaro va considerato di altri [ndr: ai sensi e per gli effetti dell’art. 646 C.p.] quando sia affidato [al soggetto agente] per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario»; in tal caso infatti la disponibilità materiale del denaro non conferisce al possessore il potere ‘libero ed autonomo’ di «compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario».

Ciò premesso, se il disponente trasferisce (volontariamente) ad altri una somma di denaro con un preciso vincolo di destinazione, l’accipiens incorrerà nel reato di appropriazione indebita ogni qual volta “tradisca il vincolo imposto sulla cosa”; non sarà soggetto invece nella sanzione penale laddove, pur essendovi una volontaria disposizione di una somma di denaro a favore di un terzo, essa non abbia un preciso vincolo di destinazione nell’interesse del proprietario.

In tale eventualità infatti la “titolarità” del denaro verrà trasferita contestualmente all’atto dispositivo, andandosi esso a “confondere” con il patrimonio del beneficiario. Non sussisterà dunque alcuna interversione del possesso, essendosi semmai integrata la sola obbligazione restitutoria per il venir meno della causa del trasferimento, con conseguente annullamento del contratto (ad esempio: acconto versato per l’acquisto di un bene, poi non andato a buon fine).
Egualmente avviene laddove il disponente compia – come nella specie - un atto dispositivo in assenza tanto della volontà quanto della causa del trasferimento, verificatosi per mero errore sulla persona del destinatario o sull’importo.
È infatti evidente che l’accipiens - in queste ultime ipotesi - trattenga presso di se sine titulo, e dunque illecitamente, una somma che non gli spetta e che pertanto avrà l’obbligo di restituire. Tuttavia, non sussistendo alcun vincolo di destinazione della cosa, non sarà integrata la condizione indispensabile per realizzare la fattispecie tipica di appropriazione indebita mediante interversione del possesso.
Infine la Suprema Corte di Cassazione ha precisato ulteriormente come nella specie il vincolo di destinazione sulla cosa trasferita non sussisteva ab origine per difetto tanto della volontà quanto della causa del trasferimento, avvenuto per errore. Il fatto dunque sarebbe ricaduto comunque nell’alveo della diversa fattispecie delittuosa di cui all’art. 647 primo co. n. 3 C.p., che sanzionava anche il trattenimento di una somma ricevuta per errore, se non fosse intervenuta illo tempore la sua abrogazione. L’unica strada percorribile per ottenere la restituzione della somma indebitamente bonificata/trattenuta sarà quindi, conclude la Corte, quella civilistica essendosi verificato comunque un indebito arricchimento da parte del beneficiario.

Avv. Matteo Casalini

(Cass. Pen. II Sez. Pen. n. 9843/2026 del 5.3.2026)

(Cass. Pen. II Sez. Pen. n. 4243/2026 del 15.1.2026)

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