Il concetto di ‘guida’ di un veicolo in stato di alterazione psicofisica in seguito all’uso di sostanze alcoliche e quello, normativo, previsto e punito dall’art. 186 del Codice della Strada, non hanno una corrispondenza logico-giuridica necessaria.
Se infatti la comune accezione del termine ‘guidare’ presuppone un facere - di cui gli organi di polizia acquisiscono di norma diretta conoscenza nel corso dei controlli su strada o a seguito di accertamenti medici mirati - la norma penale in commento consente di contestare il reato anche ‘a veicolo fermo’. Purché ricorrano, ben inteso, determinate condizioni legittimanti.
È quanto ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 39736/2025 del dicembre 2025 laddove ha affermato che «…seppur la contravvenzione prevista dall’art. 186 C.d.S. punisca chiunque ‘guida’ in stato di ebrezza», tale concetto può essere riferito, a determinate condizioni, «anche a chiunque sia sorpreso in stato di ebrezza alla guida di un veicolo fermo».
La vicenda che ha consentito di affermare tale principio era la seguente: alle ore 2:30 del mattino, pattuglia della Polizia Stradale di Milano rinveniva nei pressi di uno svincolo della tangenziale un’autovettura ferma, con il motore acceso ed il conducente addormentato col viso sul volante; non appena abbassato il finestrino dell’autovettura, gli operanti avevano percepito un forte odore di alcol provenire dall’interno dell’abitacolo. Il conducente, svegliatosi, presentava altresì gli ulteriori elementi sintomatici c.d. ‘qualitativi’ tipici dell’abuso di sostanze alcoliche: occhi lucidi, alito fortemente vinoso, grande difficoltà espressiva e simili; l’esame alcolemico confermava poi la presenza di un tasso nell’aria espirata pari a 2,18 g/l in entrambe le prove. L’abuso di sostanze alcoliche era dunque acclarato, tanto che il Tribunale di Lodi aveva condannato il conducente per violazione dell’art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S.; Sentenza in parte riformata dalla Corte di Appello di Milano ai sensi dell'art. 131bis C.p. con trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di sua competenza ex artt. 220 e 223 D. Lgs 285/92.
Con il ricorso in Cassazione l’imputato – temendo l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma - aveva fra l’altro eccepito inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S. nella parte in cui il Giudice d’appello lo aveva condannato per avere «guidato in stato di ebrezza alcolica» pur essendo contraddittoria ed illogica la prova dell’effettiva conduzione su strada di un veicolo, rinvenuto in realtà dagli accertatori in posizione statica.
Accogliendo tale censura, la Suprema Corte ha preliminarmente ripercorso il proprio consolidato orientamento (ex multis Sez. 4 n. 13599/2024, dep. 2025; Sez. 4 n. 4931/2024; Sez. 6 n. 41457/2019; Sez. 4 n. 21057/2018) affermando come, in linea di principio, la contravvenzione di Guida in stato di ebrezza sia riferibile anche «a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, qualora sia possibile ricondurre tale situazione a una condotta di guida antecedente ovvero qualora sia comunque possibile qualificare come ‘mera fermata’ tale condotta, essendo la fermata stessa una fase della circolazione».
In applicazione di tale principio la violazione codicistica stradale era stata validamente contestata, in passato, nei confronti di una conducente rinvenuta mentre dormiva all’interno dell’autovettura ferma in mezzo alla carreggiata e con motore acceso; ovvero nei confronti di un soggetto che, seppur ‘fermato’ dopo che aveva già parcheggiato il proprio veicolo, era stato video-ripreso poco prima mentre transitava a bordo del medesimo in uscita dal casello autostradale.
Nel caso di specie il Collegio d’appello non si era attenuto a questo indirizzo ermeneutico nella misura in cui aveva affermato la responsabilità dell’imputato – trovato sì al volante ma, appunto, a vettura ferma - senza tuttavia avere provato processualmente che egli avesse, in precedenza, condotto il mezzo in area destinata al pubblico. Non potendosi ovviare a tale lacuna attraverso la considerazione, ritenuta del pari illogica, che la posizione di stati assunta dalla vettura - parcheggiata con due ruote sul marciapiede – costituisse prova irrefutabile di una ‘fermata’ temporanea e quindi prossima ad una imminente ripresa della marcia.
Pur considerando la particolarità del caso in ordine alle prove utilizzabili ai fini della decisione, la Sentenza – alla cui lettura integrale si rimanda in allegato - merita di essere segnalata poiché ha ribadito che la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza può essere pacificamente elevata anche a carico del conducente di un veicolo ‘fermo’ al momento dell’accertamento, salva la necessaria precisazione che ciò può avvenire solo qualora sia possibile ricondurre con ragionevole certezza tale situazione a una condotta di guida antecedente.
Avv. Matteo Casalini
(Cass. Pen. Sez. IV Sent. n. 39736/2025 del 10.12.2025)
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