Morte del reo e revoca delle statuizioni civili

Colui che subisce un danno causalmente connesso ad un reato, come è noto, può costituirsi parte civile nel processo penale ai sensi dell’art. 76 C.p.p. al fine di ottenere il risarcimento. Nei limiti del danno «per cui si ritiene già raggiunta la prova» la costituita parte civile potrà altresì richiedere al giudice, in caso di condanna dell’imputato, una provvisionale immediatamente esecutiva.
Unitamente alle spese legali sopportate nel primo grado di giudizio per l’assistenza e la rappresentanza della suddetta parte civile (cfr: Cass. Pen. Sez. III, Ord. n. 19899/2024, Pres. De Stefano; contra Cass. Pen. Sez. III, Ord. n. 32380/2023, Pres. Sistini) l’importo della provvisionale potrà essere richiesto, anche in pendenza di gravame, agli imputati (condannati) in solido fra loro ed in caso di mancato pagamento spontaneo potrà legittimare l’esecuzione coattiva del credito, secondo la disciplina civilistica.
Occorre allora comprendere ai sensi dell’art. 150 C.p. quali siano le sorti delle anzidette statuizioni civili, ancorché dichiarate o ritenute immediatamente esecutive al termine del giudizio di primo grado, in caso di morte del reo prima della condanna, da intendersi ovviamente nel senso qualificato di “definitiva” (cfr: Cass. Pen. Sez. V n. 9506/2022 «…è pacifico che la morte dell’imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato della Sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, sia del rapporto processuale civile nel processo penale»).
La Sentenza in commento dà compiuta risposta a tali quesiti ponendosi peraltro nel solco di un indirizzo ermeneutico consolidato nella Giurisprudenza di legittimità [cfr: Sez. 3, n. 47894 del 23/3/2017, Rv. 271160; Sez. 3, n. 5870 del 2/12/2011 (dep. 2012), Rv. 251981; Sez. 2, n. 11073 del 17/2/2009, Rv. 243865; Sez. 4, n. 49457 del 8/1/2003, Rv. 227069; Sez. 4, n. 58 del 8/11/2000 (dep. 2001), Rv. 219149] in virtù del quale la morte dell’imputato prima della condanna definitiva comporta oltre all’estinzione del reato, anche la revoca delle statuizioni civili ad esso “ancillari”.
La Sentenza n. 32134/2024 afferma espressamente a tale riguardo che «…la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche». Con l’ulteriore specificazione che ciò avviene «senza la necessità di un’apposita dichiarazione da parte del giudice penale», che peraltro di prassi avviene contestualmente alla dichiarazione di estinzione ex art. 150 C.p. .
La vicenda che ha dato origine alla riaffermazione di questo principio di diritto concerne il Ricorso in Cassazione di un imputato condannato - per il reato di cui all’art. 659 C.p. - al pagamento delle spese processuali, al risarcimento della persona offesa ed al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.
Nelle more della data di fissazione dell’udienza avanti la Suprema Corte di Cassazione, sopraggiungeva tuttavia la morte del ricorrente.
In applicazione dei principi di diritto anzidetti i Giudici provvedevano ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata e contestualmente revocavano le statuizioni civili statuite nel precedente grado di giudizio, in quanto strettamente correlate alla vicenda penale e quindi venute meno ex lege, ovvero senza nemmeno la necessità di una pronuncia in termini.
A supporto di tale decisione si affermava che l’esistenza e la permanenza in vita dell’imputato erano presupposti imprescindibili non solo per la valutazione circa la responsabilità penale, ma anche ai fini della sopravvivenza della vicenda civilistica ad essa collegata in quanto proposta in quella sede.
Il principio più significativo ribadito dai Giudici della Suprema Corte, tuttavia, è che la revoca delle statuizione civili opera ex lege, ovvero anche in assenza e prima di una Sentenza che statuisca espressamente sul punto, costituendo infatti detta caducazione una conseguenza automatica dell’evento naturalistico rappresentato dalla morte del reo.
Da tali principi deriva conseguentemente il diritto degli eredi dell’imputato alla restituzione delle eventuali somme versate alla parte civile in ossequio alle statuizioni immediatamente esecutive in primo grado; sussistendo tuttavia il parallelo diritto del danneggiato da reato di agire per il risarcimento del danno nella sede propria civile, ricorrendone ben inteso i presupposti (cfr: Cass. Pen. Sez. III, n. 5425/2020 «..restando ferma la possibilità, per i soggetti danneggiati da reato, di rinnovare le eventuali pretese restitutorie e risarcitorie dinnanzi al giudice civile nei confronti degli eredi dell’imputato…»).

Dott.ssa Alice Buccini
Avv. Matteo Casalini

(Cass. Pen. Sez. III n. 32134/2024 del 27.06.2024)

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