L’art. 168 comma I n. 2 del Codice penale, che disciplina una delle ipotesi di revoca di diritto della Sospensione condizionale della pena, prevede tale sanzione processuale qualora il condannato (cit.) «… 2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163».Per verificare se ricorrano le condizioni anzidette – tralasciando di considerare in questa sede l’ulteriore verifica del superamento dei limiti di pena stabiliti dall’art. 163 C.p. – occorre dunque chiarire quale sia il dato cronologico al quale dover riferire la menzionata anteriorità. Seppur l’interpretazione letterale della norma sembri infatti suggerire un confronto fra i) la data in cui è stato realizzato il nuovo delitto e ii) quella di commissione del reato giudicato con sentenza di condanna già divenuta irrevocabile, la Suprema Corte di Cassazione ha suggerito – attraverso un arresto giurisprudenziale oramai consolidato - una ben diversa soluzione ermeneutica. 2) in data 13 gennaio 2015 era poi intervenuta un’ulteriore condanna per un delitto commesso in data 17 novembre 2012. (Cass. Penale Sez. I n. 36378/2023)
Attraverso plurime pronunce (cfr: vedi qui, Sez. I n. 10628/2023 del 31.1.2023 e n. 35563/2020 del 10.11.2020), i Giudici di legittimità hanno infatti ribadito che «…l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, e non a quella di commissione del reato al quale si riferisce».
La vicenda portata all’attenzione del Giudice di legittimità, in entrambe le occasioni, riguardava un imputato che, gravato da duplici condanne, era stato infine sottoposto ad incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 168 co. 1 n. 2 C.p. per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessagli. In particolare (cfr: Sent. n. 35563/2020):
1) con la prima Sentenza in ordine di tempo il Tribunale, pur condannandolo, aveva infatti concesso il beneficio previsto dall’art. 163 C.p.; la pronuncia, datata 12 novembre 2012, era divenuta irrevocabile il successivo 6 dicembre;
Il Giudice dell’esecuzione – investito della richiesta di revoca del beneficio, concesso con la sentenza sub 1) – l’aveva rigettata ai sensi dell’art. 168 co. 1 n. 2 C.p. affermando che pur essendo sopravvenuta una nuova condanna, essa aveva ad oggetto un delitto posteriormente commesso: il (nuovo) reato realizzato in data 17 novembre 2012 era infatti successivo, ancorché di soli cinque giorni, alla pronuncia di condanna a pena ‘condizionata’.
Accogliendo il Ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso tale decisione, la Suprema Corte di Cassazione ha tuttavia affermato che il requisito della anteriorità del delitto [id est: della data di commissione del delitto, di cui alla nuova condanna] vada rapportato «…alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio, e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia» [cfr: analogamente Sez. I, n. 10628/2023 e n. 36378/2023 allegate].
Nel caso in commento la Sentenza che aveva applicato la sospensione condizionale era divenuta irrevocabile, come si è visto, il 6 dicembre 2012 così che l’ulteriore delitto commesso il 27 novembre 2012 era (ad essa) cronologicamente ‘anteriore’. Giustificato era dunque il ricorso promosso dal Pubblico Ministero per violazione dell’art. 168 co. 1 n. 2 C.p. .
Con un pronunciamento coevo il giudice di legittimità ha ulteriormente precisato che, in tale eventualità giuridica, «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della Sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (cit. n.36378/2023).
A conclusione del proprio iter argomentativo la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, provvedeva direttamente alla revoca del beneficio in quanto «l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero ... » consente al Giudice di legittimità di sanare, senza necessità di rinvio, l’erroneo pronunciamento in diritto del Giudice dell’esecuzione.
Alla luce dei precedenti giurisprudenziali summenzionati, è possibile individuare la ratio sottesa all’interpretazione della disciplina giuridica in commento nella necessità di punire la ‘pervicacia’ delittuosa che caratterizza il compimento, nelle more di un procedimento penale non ancora definito con Sentenza irrevocabile, di ulteriori condotte penalmente illecite. Esse dimostrano infatti, a posteriori, la mancanza originaria di meritevolezza del beneficio nel mentre concesso, così da giustificare un’interpretazione del testo normativo indubbiamente eccentrica rispetto a quella letterale, sebbene coerente con le altre ipotesi di revoca della sospensione condizionale disciplinate dall’art. 168 C.p. .
Avv. Matteo Casalini
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